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Statuto
Scritto da Sorriso   
sabato 02 agosto 2008

DENOMINAZIONE E DURATA


Art. 1
Nel rispetto della della L.266/91, della L.R. 9/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente, si modifica la denominazione dell’Associazione di volontariato denominata RIDERE PER VIVERE Campania onlus in LA COMPAGNIA DEL SORRISO CAMPANIA onlus

Art. 2
L'Associazione LA COMPAGNIA DEL SORRISO CAMPANIA” onuls ha sede nel Comune di Salerno in Via Salvatore De Renzi, 62 - 84125 Salerno. Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero

Art. 3
La durata dell'Associazione è prevista fino al 2100.

Art. 4
L’Associazione potrà promuovere la nascita di altre organizzazioni operanti nello stesso settore. Con tali organizzazioni l’associazione stipulerà intese, protocolli o convenzioni, in via privilegiata, rispetto ad altri rapporti con terzi, in una logica di promozione dei principi comuni condivisi nel presente statuto.

SCOPI E FINALITÀ SOCIALI


Art. 5
LA COMPAGNIA DEL SORRISO CAMPANIA onlus è una associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione eredita il patrimonio di esperienza per il tramite dei soci e di tutti coloro i quali hanno operato nel laboratorio di comicoterapia e nell’associazione Ridere per Vivere Campania, attivo in Campania dal gennaio 2004.
•Lo scopo sociale dell’Associazione è lo studio sistematico, l’indagine, la sperimentazione, la divulgazione e l’applicazione delle potenzialità salutari per il corpo, la psiche e lo spirito della persona delle emozioni positive, con particolare riguardo al fenomeno della risata (gelotologia);
•Lo studio e la pratica delle emozioni positive e del ridere si colloca nel più generale concetto di medicina olistica, in grado di attivare nella persona in difficoltà le sue risorse positive, cioè la sua  possibilità di autoguarigione. Studio, indagine, sperimentazione, divulgazione ed applicazione si estrinsecano nella promozione e realizzazione di attività socio-sanitario-culturali, finalizzate alla prevenzione, al trattamento ed alla presa in cura di disagi e malattie fisiche, e/o psicologiche e di disagio sociale;
•I destinatari ultimi delle attività gelotologiche, culturali e ricreative sono costituiti da soggetti appartenenti a particolari fasce di disagio quali: persone con problemi d’ordine psicologico e psichiatrico; persone ammalate; persone diversabili (portatori di diversa abilità); persone socialmente svantaggiate; persone in carcere; bambini, giovani, anziani quando sofferenti patologie fisiche e/o psichiche che abbiano carattere temporaneo o permanente.

Art. 6
La promozione e la gestione delle attività si estrinsecherà principalmente mediante le prestazioni dei suoi associati, tramite:
•L’attività di studio sistematico, osservazione empirica di fenomeni clinici e statistici, nonché di progettazione partecipata;
•La sensibilizzazione presso gli operatori soci-sanitari, gli insegnanti scolastici di ogni ordine e grado, il personale delle aziende e quanti rientrino nella complessa filiera della cura delle malattie in genere;
•L’elaborazione ed implementazione di progetti e programmi legati alle arti, alla psicologia, alla sociologia ed alla medicina (allopatica ed olistica);
•L’implementazione di attività di volontariato internazionale a favore di collettività estere (missioni umanitarie);
•La promozione della nascita di altre associazioni sul territorio nazionale che condividano appieno scopi e finalità;
•La realizzazione di ogni tipo di attività idonea ad accrescere direttamente o indirettamente l’esperienza associativa in campo gelotologico anche mediante la diffusione e condivisione dei suoi contenuti attraverso l’attività dei soci.
Per ottemperare all'oggetto sociale l'Associazione potrà realizzare le attività istituzionali utilizzando luoghi di ritrovo fisici e/o virtuali (avvalendosi di media informatici), gestiti direttamente ovvero di proprietà di terzi previa autorizzazione all’uso.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate negli art. 5 e 6 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI


Art. 7
Possono essere soci dell’associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche italiane e straniere, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche.
La qualifica di socio si acquista con l’iscrizione nel Libro soci tenuto dagli Amministratori.
Parimenti, ogni evento modificativo della vita associativa del singolo socio deve essere tempestivamente annotato sul suddetto libro.

Art. 8
La qualifica di socio è personale e quindi non trasmissibile. Ciascun socio ordinario maggiore di età ha diritto ad un voto. I soci effettivi (ordinari) hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e possono partecipare alle attività dell’Associazione ed alla sua vita democratica interna, (concorrere all’elaborazione dei programmi, discutere ed approvare i bilanci, eleggere le cariche sociali). I soci dell’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata a favore dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9
I soci dell’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale.

I soci sono anche tenuti al pagamento della quota associativa, deliberata dall’assemblea, che ne disciplina le relative modalità di versamento. Le quote comunque versate non vengono restituite.
I soci dell'organizzazione, che prestano la propria opera, sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della l. 266/91.

Art. 10
Sono Soci Effettivi (Ordinari) coloro i quali condividono le finalità dell’Associazione, sono disposti ad operare per il raggiungimento degli scopi sociali, abbiano fatto richiesta scritta, abbiano pagato la quota annuale.
Sono Soci Sostenitori e Onorari coloro i quali abbiano contribuito con donazioni o con attività di particolare valore al perseguimento dello scopo sociale, e che accettino di far parte dell’Associazione: non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non sono obbligati alla quota annuale. La validità di socio sostenitore e di socio onorario dell’associazione ha durata annuale e può essere reiterata tacitamente.
L’ingresso nella Associazione di un nuovo socio effettivo o sostenitore o onorario dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11
La qualità di socio si perde per le ragioni previste dalla legge, per indegnità, per dimissioni, per morosità di più di una quota sociale, per attività manifestamente contrarie allo spirito del presente Statuto, per volontà della maggioranza semplice dei soci riuniti in assemblea ordinaria e straordinaria.
Sia la domanda per diventare socio effettivo, sia le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 12
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

L’Assemblea dei soci

Art. 13
L’assemblea è costituita da tutti i soci Effettivi (ordinari), Sostenitori ed Onorari.
L’assemblea è presieduta da un presidente nominato dai soci, anche diverso dal presidente  dell’associazione, ed un segretario verbalizzante nominato dal Presidente.

Art. 14
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del presidente dell’associazione.
L’Assemblea straordinaria si riunisce tutte le volte che venga convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno 1/5 degli associati, o da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca l’assemblea, ordinaria o straordinaria, con avviso esposto nella sede dell’associazione e inviato tramite posta ordinaria ovvero posta elettronica ovvero portato a conoscenza con qualunque mezzo idoneo a veicolarne il contenuto. L’ordine del giorno deve pervenire ai soci almeno 10 gg. prima della data in cui sarà tenuta l’assemblea.
In caso di impedimento del socio a ricevere posta elettronica questi sarà convocato con lettera semplice.
I soci sono tenuti a indicare i loro recapiti nel libro soci tenuto dagli amministratori.

Art. 15
L’assemblea ordinaria si costituisce in prima convocazione con la presenza di tanti soci quanti ne rappresentino la maggioranza degli aventi diritto.
In seconda convocazione l’assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità nelle deliberazioni, il voto del Presidente ha valore decisionale.
E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.
Compiti dell’assemblea ordinaria sono:
a. approvazione del bilancio
b. elezione e revoca del Consiglio direttivo
c. indirizzo generale di azione
d. determinazione della quota associativa
e. esclusione dei soci
f. Approvazione dei regolamenti predisposti da Consiglio Direttivo;

Art. 16
L’Assemblea straordinaria si costituisce in prima convocazione con la presenza di tanti soci quanti ne rappresentino la maggioranza degli aventi diritto.
Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea si ritiene validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto
Le deliberazioni sono assunte con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei presenti.
Compiti dell’assemblea straordinaria sono:
a. approvazione delle modifiche allo statuto
b. scioglimento dell’associazione.

Art. 17
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
Il libro è conservato a cura del presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è costituito da tre, cinque o sette componenti eletti tra i soci dell’associazione dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Art. 19
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
Il Consiglio intero, o anche uno o più componenti ivi compreso il presidente, possono essere  revocati dall’assemblea, con deliberazione motivata.
Il Consiglio Direttivo attua le linee generali di intervento decise dall’Assemblea, ha i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, provvede a tutto quanto occorra per il raggiungimento dello scopo sociale, predispone i bilanci annuali con la relazione sull’attività dell’Associazione. E’ facoltà del consiglio richiedere al Presidente Onorario, se nominato, pareri consultivi in merito a decisioni di particolare importanza.
Per l’apertura di un conto bancario di corrispondenza saranno depositati presso gli enti medesimi i nominativi di due componenti del Consiglio (Presidente e Tesoriere) più il Vicepresidente in assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o ad altri Consiglieri, e
nominare commissioni di studio e di azione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o di un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide con l’intervento di più della metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La convocazione è informale e può venire a mezzo posta elettronica ovvero a voce.
Delle riunioni tenute e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale trascritto sul “Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo”. Il libro viene tenuto a cura del Presidente dell’associazione.
Dal Consiglio Direttivo si può recedere per dimissioni, il consigliere dimissionario resta in carica fin quando l’assemblea, prontamente convocata dal consiglio stesso, eleggerà il nuovo consigliere.
Se le dimissioni riguardano un numero di consiglieri superiore alla metà il consiglio decade e viene
convocata l’assemblea per provvedere alla sua integrale sostituzione.

Il Presidente

Art. 20
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che presiede; può essere revocato dall’assemblea ordinaria, con deliberazione motivata.
Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con il potere di firma. Il presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Sottoscrive il verbale del consiglio direttivo e cura che sia custodito presso la sede dell’associazione dove può essere consultato dai soci.

Art. 22
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo  e ne esercita i poteri.

Art. 23
Può essere nominato un Presidente Onorario con poteri onorifici. Il Presidente Onorario esprime pareri di natura consultiva su questioni poste dal Consiglio direttivo.
Al fine di ordinare e gestire il lavoro volontario e professionale potranno inoltre essere implementate delle Commissioni di settore operativo coordinate da responsabili.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 24
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1. dalle quote associative annuali fissate di volta in volta dall’assemblea;
2. dalle contribuzioni straordinarie, lasciti, donazioni e da qualsiasi sopravvenienza attiva;
3. dai contributi dello Stato, di Enti locali e/o pubblici, da Istruzioni Pubbliche e private italiane, comunitarie ed estere;
4. Dai proventi derivanti da attività commerciali di natura residuale.

Art. 25
L’associazione può possedere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono intestati ad essa.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati in apposito libro, depositato presso la sede dell’organizzazione e liberamente consultabile da qualsiasi socio.

Art. 26
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

Art. 27
I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio sociale.
L’assemblea delibera, nella fase di approvazione del bilancio, sulla utilizzazione degli utili e/o avanzi di gestione, fermo restando l’obbligo di impiegare gli stessi esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È inoltre fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 28
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale l’assemblea approva i bilanci consuntivo e preventivo su proposta del Consiglio direttivo.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Indipendentemente dalla redazione ed approvazione del rendiconto annuale consuntivo, se nel corso dell’esercizio sociale sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale deve risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

RAPPORTI CON TERZI


Art. 29
Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.


Art. 30
L’associazione potrà assumere dipendenti o giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo per il regolare funzionamento della stessa.
I rapporti tra l'associazione e gli eventuali dipendenti sono disciplinati dalla legge.

Art. 31
Nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’associazione è tenuta all’utilizzo della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS”

SCIOGLIMENTO


Art. 32
In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, l’assemblea dei soci potrà deliberare in merito alla modalità di devoluzione dell’intero patrimonio sociale solo dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,  comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le opzioni che dovranno essere portate all’esame dell’organismo di controllo, comporteranno la devoluzione del patrimonio alle associazioni volontariato o altri Enti purchè dimostrino di qualificarsi a tutti gli effetti di legge come ONLUS e abbiano scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
Qualora ciò non sia possibile, sempre nel rispetto dei vincoli di legge, l’intero patrimonio sarà devoluto a finalità di pubblica utilità sociali

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 33
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Ultimo aggiornamento ( sabato 02 agosto 2008 )